Processo penale, ricorso per Cassazione, vizio di mancanza di motivazione, giudice di merito, valutazione dell’operato

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In ordine al sindacato del vizio di motivazione, il giudice di legittimità non deve sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito, bensì stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre, tenuto conto che il vizio di mancanza di motivazione è ravvisabile non solo quando quest’ultima venga completamente omessa, ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio.

Cassazione penale, sez. IV, Sentenza 18/07/2018 n° 33405

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