Quando sia stata indicata la data dell’udienza per l’esame dei testi, la loro omessa citazione ad opera della parte che li ha introdotti o ha interesse al loro esame comporta la decadenza dalla relativa prova.
D’altra parte il potere organizzativo della gestione delle udienze, quando la complessità del processo renda già dal suo inizio prevedibile l’impossibilità di concluderne la trattazione in giornata, non solo trova specifica fonte normativa negli artt. 468, co. 2, 495 e 496 c.p.p. ma risulta, sul piano sistematico, del tutto coerente sia al principio costituzionale della ragionevole durata del processo sia alle caratteristiche strutturali essenziali del processo di merito di primo grado (oralità ed immediatezza dell’assunzione delle prove), che sarebbero del tutto vanificate se la concreta gestione di tale assunzione venisse lasciata al sostanziale ed insindacabile arbitrio delle parti del processo. Né l’attribuire conseguenze specifiche, e sistematicamente coerenti, all’omessa citazione per un’udienza tempestivamente indicata e concordata dei testi introdotti dalla parte potrebbe configurare alcuna incompatibilità con esigenze di tutela riconducibili ai principi del processo giusto (ex art. 3 Cost.) o equo (art. 6 Cedu).
Cassazione penale, sez. VI, sentenza 19/01/2015 n° 2324