Obblighi di assistenza familiare: generica allegazione di difficoltà economiche non esclude il reato

alienazione genitoriale

Il padre che fa mancare i mezzi di sussistenza alla figlia risponde del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.), se non dimostra in maniera specifica di essere assolutamente impossibilitato, a causa di una situazione di persistente, oggettiva, incolpevole indisponibilità di introiti, ad adempiere alla sua obbligazione. Infatti la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà non escludono il reato de quo.

 

Un genitore è genitore sempre, anche quando ha difficoltà economiche o la depressione. Per tale ragione non può dimenticarsi dei figli ed è tenuto per legge ad assolvere alla sua obbligazione.

Un principio che prima di essere giuridico è morale, ma che, purtroppo, spesso viene dimenticato, cosicchè i Tribunali si trovano spesso a doverlo ribadire.

Il protagonista della vicenda è ancora una volta un padre che, anziché tentare con tenacia di provvedere alla figlioletta, malgrado le asserite difficoltà di ordine economico e di salute, usa la medesima tenacia per ricorrere in Cassazione, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino che lo riteneva colpevole del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, condannandolo a tre mesi di reclusione e Euro 400 di multa.

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, richiamando i precedenti giurisprudenziali sull’argomento, ha rigettato il ricorso ed ha ribadito che  la condotta, sanzionata dall’art. 570 cod. pen., comma 2, presuppone uno stato di bisogno, ossia che l’omessa assistenza deve avere come conseguenza quella di far mancare i mezzi di sussistenza. Per mezzi di sussistenza si intende tutto quanto  è necessario per la sopravvivenza, situazione questa che non si identifica nè con l’obbligo di mantenimento nè con quello alimentare, i quali hanno una portata più ampia (Principio ribadito dalla Cassazione penale, Sez. U, con sentenza n. 23866/2013).

Naturalmente, secondo la Corte, lo stato di bisogno e l’obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno nemmeno nel caso in cui gli aventi diritto siano assistiti economicamente da terzi, anche con eventuali elargizioni a carico della pubblica assistenza.

Vista l’importanza dell’obbligo gravante sul genitore, l’eventuale impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 cod. pen., deve essere assoluta e deve derivare da una situazione di persistente, oggettiva, incolpevole indisponibilità di introiti.

Conseguentemente,  la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà (come ad esempio la depressione), non è sufficiente a giustificare l’inadempimento di un genitore giovane e sano, avendo l’imputato l’onere di allegare, in maniera specifica,  tutti gli elementi dai quali possa desumersi la sua impossibilità di adempiere alla obbligazione.

Tra le righe della sentenza si legge, per inciso, un altro principio: anche le elargizioni in denaro, effettuate dal genitore-imputato, devono essere provate in maniera specifica e se sono modeste non integrano comunque l’adempimento richiesto.

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