NOTIFICAZIONI – ALL’IMPUTATO – DOMICILIO DETERMINATO – LUOGO OVE È AVVENUTA LA NOTIFICA A MANI PROPRIE – DIVERSITÀ DAL DOMICILIO INDICATO NELL’ATTO – IRRILEVANZA.

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La Prima Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che il domicilio determinato, ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. proc. pen., va individuato nel luogo ove è avvenuta la prima notificazione con consegna a mani proprie, anche se effettuata in luogo diverso dal domicilio indicato sull’atto da notificare ed a condizione che il destinatario abbia omesso di eleggere o dichiarare un diverso domicilio.

Sentenza n. 50973 ud. 25/06/2018 – deposito del 08/11/2018

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