La Prima Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che il domicilio determinato, ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. proc. pen., va individuato nel luogo ove è avvenuta la prima notificazione con consegna a mani proprie, anche se effettuata in luogo diverso dal domicilio indicato sull’atto da notificare ed a condizione che il destinatario abbia omesso di eleggere o dichiarare un diverso domicilio.
Sentenza n. 50973 ud. 25/06/2018 – deposito del 08/11/2018