Misure di prevenzione

La Prima Sezione della Corte di Cassazione, pronunciandosi in tema di sospensione del termine di un anno e sei mesi previsto per l’adozione del decreto di confisca dall’art. 24, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha affermato che il rinvio contenuto da detta norma all’304 cod. proc. pen. riguarda esclusivamente le cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, in quanto compatibili, e non si estende alla disciplina dei termini massimi, prevista dall’art. 304, comma 6, cod. proc. pen., trattandosi, quest’ultima, di una disposizione di carattere eccezionale posta a garanzia della libertà personale.

 

Sentenza n. 2211 ud. 12/09/2017 – deposito del 19/01/2018

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