MISURE CAUTELARI

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PERSONALI – IMPUGNAZIONI – CASSAZIONE – IN GENERE – ANNULLAMENTO CON RINVIO DELL’ORDINANZA APPLICATIVA O CONFERMATIVA DELLA MISURA – TERMINE PER LA DECISIONE DEL GIUDIZIO DI RINVIO – TRASMISSIONE DEGLI ATTI A MEZZO PEC SENZA LE MODALITÀ PER CASI PARTICOLARI – DECORRENZA DEL TERMINE – INDIVIDUAZIONE.

In tema di giudizio di rinvio di riesame cautelare personale, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione ha affermato che la il termine per la decisione di “dieci giorni dalla ricezione degli atti”, di cui all’art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., decorre, in caso di trasmissione degli atti a mezzo posta elettronica certificata non dalla ricezione della p.e.c. da parte dell’ufficio giudiziario destinatario della stessa, ma da quello di effettiva e reale percezione e conoscenza degli atti attraverso la stampa della p.e.c. e la verifica della integralità degli atti trasmessi.

Sentenza n. 21710 ud. 28/02/2018 – deposito del 16/05/2018

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