Se è giusto proteggere gli omosessuali perseguitati e concedere loro l’asilo, la condizione di omosessuale di per sé non è sufficiente per chiedere la protezione internazionale. Deve essere accertata l’autenticità dell’orientamento sessuale del richiedente protezione o che il richiedente corra un pericolo reale o che nel Paese di provenienza c’è un reale pericolo di discriminazione sessuale.
E’ una decisione della Corte di Cassazione, sez. VI Civile, 1 che con l’ordinanza n. 22416/18, depositata il 13 settembre scorso, ha respinto definitivamente la domanda presentata da un uomo di origini nigeriane che ha proposto ricorso contro una sentenza avversa. Per i giudici è decisiva la constatazione che in Nigeria l’omosessualità non è considerata reato. Sono sì vietati i matrimoni tra gay ma questo non comporta un pericolo di chi lo sia. E gli episodi di discriminazione verificatisi sono stati estremamente limitati.
Il nigeriano sosteneva “di correre seri pericoli in caso di ritorno in patria per la sua condizione di omosessuale”. Orientamento sessuale dell’uomo, secondo la Cassazione, che si fonda esclusivamente sul racconto del nigeriano stesso, “racconto da lui reso, peraltro confuso e poco credibile”, scrivono nel dispositivo quelli dell’Alta corte. Nel dettaglio l’uomo descrive un episodio di violenza non consumata in cui l’aggressore sarebbe anche stato ucciso.
La Cassazione ha valutato anche che “la situazione sociale politica in Nigeria non fosse connotata da episodi di violenza di intolleranza nei confronti degli omosessuali”. Aggiungendo che “non risulta che i Nigeria l’omosessualità costituisca reato, desumendosi (dal rapporto Uman Rights Watch del 2017) esclusivamente l’introduzione del divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso. Senza peraltro alcuna legittimazione degli abusi contro gli omosessuali”. Per la corte di Cassazione è chiaro che in Nigeria l’ordinamento giuridico non si intromette nella vita dei cittadini omosessuali, “compromettendo la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di persecuzione, tale da giustificare la concessione richiesta”. Gli stessi conflitti politici esistenti nel sud della Nigeria, non sono così gravi e diffusi da accettare le richieste dell’uomo.
Il nigeriano aveva presentato la stessa richiesta alla Corte d’appello di Brescia, dove era stata rigettata. Da qui la domanda di intervento della Cassazione
Cassazione, sez. VI n. 22416/18