I fotogrammi scaricati dal sito internet “Google Earth”, costituiscano prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell’articolo 234 c.p.p., comma 1 o articolo 189 c.p.p.
Qualunque documento legittimamente acquisito e’ soggetto alla libera valutazione da parte del giudice ed ha valore probatorio, pur se privo di certificazione ufficiale di conformita’ e pur se l’imputato ne abbia disconosciuto il contenuto.
Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 22 febbraio 2018, n. 8736.