GIUDIZIO DI RINVIO DINANZI AL GIUDICE CIVILE EX ART. 622 COD. PROC. PEN. – OGGETTO E LIMITI – PROVA INUTILIZZABILE NEL GIUDIZIO PENALE – IDENTICO REGIME IN QUELLO CIVILE – RAGIONI.

La Sesta Sezione ha affermato che il giudizio di rinvio avanti al giudice civile in seguito a sentenza della Corte di cassazione in sede penale ex art. 622 cod. proc. pen. costituisce uno sviluppo della decisione di annullamento, nei limiti della quale detto giudice è chiamato a compiere il riesame della controversia, con la conseguenza che la prova ritenuta inutilizzabile nel giudizio penale non può essere utilizzata neppure in quello civile, diversamente realizzandosi una sostanziale violazione dell’acertamento compiuto dal giudice penale.

Sentenza n. 43896 ud. 08/02/2018 – deposito del 03/10/2018

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