Sussiste il delitto di furto, e non quello di appropriazione di cose smarrite tutte le volte in cui il bene conservi i segni evidenti del legittimo possesso altrui.
Pertanto il soggetto che abbia trovato l’oggetto smarrito, deve provvedere alla restituzione dello stesso ove siano presenti segni che consentano di individuarne il legittimo titolare; il non farlo integra una condotta appropriativa illecita idonea ad integrare sotto il profilo materiale e quello psicologico il delitto di furto. (Nel caso di specie, si trattava di un assegno bancario dal quale poteva risalirsi agevolmente al titolare del conto corrente, il quale, nonostante lo smarrimento, non aveva perso la propria signoria sulla cosa, permanendo il suo diritto alla restituzione in caso di rinvenimento della stessa.)
Cassazione penale, sez. II, sentenza 25/11/2013 n° 46991