EDILIZIA – COSTRUZIONE IN ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO – COMPATIBILITÀ CON LA DESTINAZIONE URBANISTICA – VALUTAZIONE – PREVISIONI DEL D. LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79 – RILEVANZA – ESCLUSIONE.

 

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In tema di violazione degli artt. 44, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 del d. lgs. n. 42 del 2004, la Terza sezione penale ha affermato che la compatibilità urbanistica di un intervento edilizio non può essere determinata sulla base delle previsioni del d. lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (codice del turismo), poiché l’ambito applicativo di detta fonte è l’esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di turismo ed esclusivamente a tale finalità rispondono le classificazioni ivi contenute, che in alcun modo incidono sulla destinazione urbanistica del territorio, così come definita dagli strumenti di pianificazione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del tribunale del riesame che, sulla sola base delle previsioni del codice del turismo, aveva annullato un decreto di sequestro preventivo di un fabbricato destinato ad appartamenti per vacanze, realizzato, in assenza di autorizzazione paesaggistica e ambientale, in un’area classificata come zona RUA dal Piano territoriale paesistico Cilento – costiero).

Sentenza n. 4237 ud. 20/11/2018 – deposito del 29/01/2019

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