delitto di omesso versamento delle ritenute certificate

Il liquidatore di societa’ risponde del delitto di omesso versamento delle ritenute certificate, previsto dal Decreto Legislativo articolo 10-bis, non per il mero fatto del mancato pagamento, con le attivita’ di liquidazione, delle imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori, ma solo qualora distragga l’attivo della societa’ in liquidazione dal fine di pagamento delle imposte e lo destini a scopi differenti.
La responsabilita’ per il suddetto reato si configura se i soggetti preposti alla liquidazione distraggano l’attivo della societa’ finalizzato al pagamento delle imposte e lo destinino a scopi differenti, ma non deriva, invece, dal mero inadempimento fiscale; si e’ posta inoltre in evidenza l’irragionevolezza di una diversa lettura della norma che porterebbe alla illogica conseguenza della imposizione al liquidatore, da un lato, dell’obbligo di osservare un ordine gerarchico nell’assolvimento delle posizioni debitorie – tra le quali rientrano anche quelle fiscali – e, dall’altro, della previsione di responsabilita’ nel caso in cui l’osservanza di tale criterio di riparto abbia comportato la non volontaria omissione del versamento delle ritenute.

Sentenza 27 febbraio 2018, n. 8995
Data udienza 30 ottobre 2017

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