DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CORRUZIONE – CORRUZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE – REATO DI PERICOLO – CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D’UFFICIO – DISTINZIONE.

In tema di corruzione per l’esercizio della funzione, la Sesta sezione penale ha affermato che, a seguito della riformulazione operata dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, la fattispecie di cui all’art. 318 cod. pen., si caratterizza quale reato di pericolo presunto volto a prevenire la compravendita degli atti di ufficio e a garantire il corretto funzionamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione, distinguendosi, secondo un criterio di progressione criminosa, dalla fattispecie di cui all’art. 319 cod. pen. che integra, invece, un reato di danno, nel quale la dazione, essendo connessa sinallagmaticamente al compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d’ufficio, realizza la concreta lesione del bene giuridico protetto, meritando perciò una pena più severa.

Suprema Corte di Cassazione

(Sentenza n. 4486 ud. 11/12/2018 – deposito del 29/01/2019)

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