Delitti contro la personalità dello stato

La Prima Sezione penale della Corte di cassazione ha affermato che la protezione assicurata dall’art. 294 cod. pen. ai diritti politici del cittadino ed, in particolare, al diritto di elettorato passivo non si esaurisce con la partecipazione all’elezione, ma si estende all’effettivo mantenimento della carica alla quale il cittadino è stato eletto. Pertanto, integra il delitto in esame la condotta connotata da violenza, minaccia o inganno che, intervenendo successivamente alla fase di accesso alla pubblica funzione, determini la persona eletta ad abbandonare la carica conseguita, in tal modo impedendo il compiuto esercizio del diritto politico.

Presidente: M. Di Tomassi

Relatore: V. Siani

Sentenza n. 20755 ud. 27/10/2017 – deposito del 10/05/2018

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