La Seconda Sezione della Corte di cassazione, pronunciandosi in tema di confisca di prevenzione disposta nei confronti di soggetto indiziato di appartenere ad una associazione mafiosa, ha ritenuto che anche nel caso in cui la fattispecie concreta consenta di determinare il momento iniziale e finale della pericolosità qualificata, è legittimo disporre la misura ablativa su beni acquisiti in un periodo successivo a quello di cessazione della condotta permanente, allorché vi siano una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi che dette acquisizioni siano di diretta derivazione causale della provvista formatasi nel periodo di compimento dell’attività delittuosa.