In tema di ricorso per cassazione in materia penale, è ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p.
Cassazione penale, sez. VI, sentenza 10/01/2018 n° 594