Affinché si configuri il dolo di calunnia è necessario che il soggetto agisca intenzionalmente e con la certezza dell’innocenza dell’incolpato. L’intenzionalità della incolpazione e la sicura conoscenza dell’innocenza dell’incolpato sono elementi distinti che devono ricorrere entrambi ai fini della sussistenza del dolo del delitto di calunnia.
Dunque, ai fini dell’integrazione dell’elemento psicologico del reato di calunnia, non assume alcun rilievo la forma del dolo eventuale, in quanto la formula normativa “taluno che egli sa innocente” risulta particolarmente pregnante e indicativa della consapevolezza certa dell’innocenza dell’incolpato.
Ne deriva che il dolo del delitto di calunnia va escluso nel caso in cui un soggetto, anche se affidandosi a fatti frutto di personale e distorta percezione, si limiti a incolpare taluno temerariamente, senza avere l’intenzione di accusare una persona innocente.
Cassazione penale, sez. VI, sentenza 21/09/2015 n° 38296